Il Fondo Sanitario Pluriaziendale istituito al proprio interno dalla CAMPA e iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari propone attraverso convenzioni aziendali Piani sanitari collettivi rivolti ai dipendenti di aziende, banche, enti e cooperative e ai relativi coniugi e figli conviventi, conformi ai Fondi contrattuali bilaterali o personalizzati sulla base delle esigenze aziendali.
Al fine di garantire la deducibilità dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ai sensi dell’art. 51, 2° co. lett. a) del T.U.I.R (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e come previsto dal Decreto 17 ottobre 2009 (G.U. 16.1.2010 n. 12) devono garantire il rispetto della soglia del 20% di risorse vincolate sul totale delle erogazioni. Prevedono pertanto prestazioni socio assistenziali per le persone non autosufficienti e il recupero della temporanea inabilità e in particolare assistenza odontoiatrica.
Il Fondo Sanitario Pluriaziendale CAMPA rispetta i requisiti del 20% delle risorse vincolate sul totale delle risorse destinate alle coperture consentendo alle Aziende la deducibilità fiscale dei contributi versati.
Le coperture sanitarie collettive devono essere garantite erga omnes nei confronti delle generalità dei lavoratori. Possono essere previste profili di copertura differenziati a seconda dei livelli contrattuali.
Ultima attestazione rinnovo / iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari
Il Fondo Sanitario Pluriaziendale istituito al proprio interno dalla CAMPA e iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari propone attraverso convenzioni aziendali Piani sanitari collettivi rivolti ai dipendenti di aziende, banche, enti e cooperative e ai relativi coniugi e figli conviventi, conformi ai Decreto Ministeriale 17 ottobre 2009 sull’Anagrafe di fondi, casse, enti e società di mutuo soccorso che svolgono attività socio sanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento, firmato dal Ministro del Welfare Maurizio Sacconi, dà applicazione al D. Lgs. n. 502/1992 (e successive modificazioni: v. D. Lgs. n. 229/1999) ed al primo provvedimento attuativo del 31 marzo 2008 del Ministro della salute Livia Turco sugli ambiti di intervento dei fondi integrativi. Il Decreto sui Fondi Sanitari Integrativi (Sacconi) istituisce l’Anagrafe dei Fondi Sanitari.
L’Anagrafe dei Fondi Sanitari prevede due Sezioni distinte:
A) Fondi Sanitari Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni. Si tratta di Fondi aperti a cui tutti possono accedere, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 30 dicembre1992 e successive modifiche i cui contributi possono essere deducibili ai sensi dell’art. 10 lett. e ter del TUIR, ma solo a condizione che siano rispettati gli ambiti di intervento definiti dall’art. 1 co. 2 del DM 31 marzo 2008: cioè al 100% prestazioni esclusivamente integrative. Eredi quindi dei così detti vecchi Fondi doc.
B) Enti, casse, società di mutuo soccorso di cui all’art. 51 comma 2 lett.a del TUIR. Si tratta cioè di Fondi chiusi rivolti a lavoratori dipendenti (con pluralità di prestazioni ma rispetto del 20% di prestazioni vincolate - socio sanitarie e odontoiatriche - sul totale delle risorse destinate alla copertura).