testata per la stampa della pagina

CHI SIAMO

 

Statuto

ESTRATTO DELLO STATUTO

 

Scopo Sociale
ART. 3
La CAMPA ha per scopo l'attività di mutuo soccorso tra gli associati con esclusione di qualsiasi attività di lucro e l'erogazione di assistenza sanitaria integrativa di quella fornita dallo Stato e da altri organismi pubblici, con le modalità e nei limiti fissati dallo Statuto e dal Regolamento.
Le attività di cui sopra si richiamano alla legge 3818 del 15 aprile 1886 e alle successive modifiche e integrazioni, e a tutte le norme in materia di mutualità, sanità integrativa e Fondi sanitari, nonché alle norme del Codice del Terzo Settore.
La CAMPA si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3818/1886 di:
a)    svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono volontariamente, oppure collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, anche potendo stipulare a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
b)    erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi, sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo anche eventualmente partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;
c)    erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
d)    diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;
e)    organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e psicofisico dei Soci e degli assistiti;
In particolare sarà possibile con delibera degli Organi competenti:
-    promuovere, istituire e gestire fondi sanitari integrativi, aziendali e pluriaziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
-    stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
-    dare vita o aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ad altre forme di partecipazione e a gestioni associate con altri organismi, finalizzate alla realizzazione dell’attività mutualistica conforme allo scopo sociale ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e dal D.Lgs. 117/2017;
-    erogare contributi economici e servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari o sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
-    svolgere altre attività, anche di natura immobiliare ed effettuare tutte le relative operazioni a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all’oggetto sociale, nei limiti e con le modalità previste dal CTS e relativi decreti attuativi.

 
 

Soggetti Iscrizioni
ART. 4
Possono iscriversi alla CAMPA i liberi professionisti, gli artisti, coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e dirigenziale, e coloro che comunque esercitano o hanno esercitato un'attività lavorativa, tutti in possesso dei diritti civili.
Possono inoltre iscriversi persone giuridiche secondo le leggi vigenti quali fondi sanitari integrativi o aziendali, società di mutuo soccorso che stipulano convenzioni per coperture collettive riservate ai propri iscritti e soci a condizione che questi fruiscano delle prestazioni assistenziali erogate dalla CAMPA, in applicazione del principio della mutualità mediata. Tale principio si applica anche al Fondo Sanitario Pluriaziendale istituito dalla CAMPA.
Il Consiglio di Amministrazione, a titolo di riconoscimento di particolari benemerenze o di sostegno finanziario, può attribuire a persone giuridiche o fisiche anche non iscritte alla CAMPA, la qualifica di Socio Onorario o Sostenitore. I Soci Onorari o Sostenitori, che non siano anche Soci ordinari, non hanno obblighi contributivi, né diritto ad alcuna prestazione, e non sono eleggibili alle cariche sociali, ma possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto e designare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione in misura non superiore ad un terzo degli amministratori.
Tale attribuzione può essere temporanea e revocabile.

 

ART. 8
Le domande di iscrizione sono sottoposte all'esame ed al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 9
L'accoglimento della domanda di iscrizione impegna il titolare del rapporto di associazione al regolare e tempestivo pagamento degli importi contributivi per sé e per i familiari per tre anni oltre all'anno di iscrizione. L'iscrizione si intende rinnovata tacitamente di tre anni in tre anni, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza triennale. I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale della Società e ad osservare le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 10
L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese in cui si effettua il versamento delle quote di iscrizione e dei contributi.

 

ART. 12
Il rapporto di associazione si estingue:
a) per morte;
b) per recesso volontario alle scadenze del rapporto associativo come previste dall'art. 9;
c) per esclusione. L'esclusione può essere comminata al titolare del rapporto di associazione o ai singoli familiari associati per danneggiamento morale o materiale procurato alla CAMPA; l’associato escluso può ricorrere in questo caso, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, al Collegio dei Probiviri.

 

Contributi
ART. 15
Il titolare del rapporto associativo che non ottemperi al tempestivo versamento dei contributi perde il diritto a qualsiasi assistenza per sé e per i familiari. L'assistenza verrà ripristinata 30 giorni dopo l'avvenuta regolarizzazione amministrativa, consistente nel versamento dei contributi e degli interessi di mora.

 

Prestazioni
ART. 19
Non rientrano mai fra le prestazioni assistibili:
a) le malattie psichiche e mentali;
b) le manifestazioni morbose in rapporto o in dipendenza di abuso di alcolici o ad uso di stupefacenti;
c) le malattie infettive, quando assumano carattere epidemico o pandemico;
d) le cure estetiche.

 
 
 
 

Regolamento