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Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate

 
 
 

Da quest’anno le Società di Mutuo Soccorso devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i contributi associativi detraibili e le spese sanitarie rimborsate (che non sono rimaste a carico del contribuente e che pertanto non possono essere portate in detrazione).

 

Il provvedimento, già in vigore da due anni per gli assistiti della Sezione Fondo Sanitario (coperture sanitarie collettive realizzate attraverso convenzione aziendali con contributi deducibili ex art. 51 TUIR), è stato ora esteso a tutti i tipi di Fondi i cui contributi siano deducibili o detraibili e quindi coinvolge anche tutti gli assistiti CAMPA ad adesione volontaria.

 

Per la Dichiarazione dei Redditi 2017

Si fa ancora riferimento all’art. 15 co. 1, lett. i-bis del TUIR (DPR 917/86) “i contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso operanti esclusivamente nei settori di cui allart. 1 della Legge 3818/1886” - come la CAMPA - sono detraibili dalle imposte al 19%, fino a un importo di € 1.291,14. Il massimale è autonomo e non fa cumulo con quelli analoghi previsti per altre detrazioni (premi di polizze vita e infortuni, contributi a onlus, ecc).

 

Dal 2018 la detrazione dei contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso operanti esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della Legge 3818/1886” è stata inserita nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 art. 83 comma 5) e il limite di detrazione dalle imposte (19%) è stato portato a 1.300 all’anno.

 

Il principio è sempre il medesimo.

 

Se è detraibile il contributo associativo, non è detraibile tra le spese sanitarie, il rimborso ricevuto dalla CAMPA.

Se invece il contributo non è detraibile (ad es. per i figli minorenni o per i familiari anche maggiorenni, che pur essendo Soci, non percepiscono reddito e non hanno imposte da detrarre) la spesa rimborsata dalla CAMPA non va sottratta al totale delle spese sanitarie detraibili.

 

Cosa cambia con l’obbligo di comunicazione

CAMPA deve comunicare sia il contributo associativo sia il rimborso delle spesa sanitaria per ciascun Codice Fiscale.
Obiettivo dell’Agenzia delle Entrate, con il 730 precompilato, è infatti quello di evitare che sia detratta anche la spesa non rimasta a carico del contribuente (cioè rimborsata per effetto di un contributo fiscalmente deducibile o detraibile).

Per i Soci single non cambia nulla

Sarà comunicato il contributo associativo versato e il rimborso delle spese mediche rimborsate.
Il Socio titolare contribuente detrae il contributo associativo e solo le spese sanitarie non rimborsate.

Per i Soci con nucleo familiare

Se tutti sono maggiorenni e contribuenti.

Ciascuno detrae il proprio contributo associativo e solo le proprie spese sanitarie non rimborsate.
Ciascun Socio presenterà la propria dichiarazione di versamento. Può essere opportuno effettuare ciascuno il proprio versamento.

In una famiglia con Soci contribuenti e Soci familiari non contribuenti

Es. marito Socio titolare contribuente e moglie Socia non contribuente che non fa la dichiarazione dei redditi.

Solo il Socio titolare contribuente detrae il contributo e solo le proprie spese sanitarie non rimborsate.
La moglie, ancorché Socia CAMPA, se non ha imposte da detrarre, non detrae il contributo, ma detrae tutte le spese sanitarie sostenute anche se rimborsate dalla CAMPA.

In caso di famiglia con due Soci contribuenti e due figli a carico

I Soci contribuenti detraggono ciascuno il proprio contributo e solo le proprie spese sanitarie non rimborsate.
Il contributo associativo relativo ai figli (fiscalmente a carico) non può essere detratto dai genitori, ma possono essere detratte (dai genitori secondo il relativo carico fiscale) tutte le spese sanitarie sostenute anche se rimborsate dalla CAMPA.

La CAMPA dovrà pertanto rappresentare esattamente nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate
i contributi di competenza di ciascun Socio.
Non dovrà comunicare i contributi e le spese sanitarie relative ai propri assistiti non contribuenti.

Non saranno quindi comunicati i dati dei figli fino a 25 anni, presumendo che non siano percettori di reddito.
Non conoscendo la situazione contributiva di tutti gli assistiti, potranno verificarsi delle comunicazioni non relative a contribuenti che saranno scartate dal sistema Tessera.
In ogni caso eventuali comunicazioni imprecise potranno sempre essere corrette dal contribuente.

Per le motivazioni sopra esposte i contributi associativi relativi ai figli non potranno essere cumulati nel contributo dei Soci contribuenti.