I contributi associativi saranno richiesti per e-mail o per posta nel mese di gennaio e potranno essere versati a CAMPA scegliendo una delle seguenti modalità:
1. BONIFICO BANCARIO intestato alla CAMPA
Banca popolare dell’Emilia-Romagna sede di Bologna
IBAN: IT 73 P 05387 02400 000000073575
Importante! Effettuare il bonifico per l’importo totale da versare e nella CAUSALE riportare OBBLIGATORIAMENTE la dicitura riportata nella lettera circolare che verrà inviata per mail o posta cartacea in gennaio:
Esempio ZZ20------KK - versamento contributi associativi 2020
La stringa ha 12 caratteri così composti: ZZ20 [fissi] + 6 caratteri corrispondenti al proprio numero di tessera [esempio: tessera 500 diventerà 000500] + KK [fissi].
2. DOMICILIAZIONE BANCARIA (SDD Core)
Con questa procedura i contributi ti verranno addebitati automaticamente sul tuo conto corrente bancario ogni anno.
Se non hai ancora attivato il servizio, puoi scaricare il Modulo Addebito SDD da restituire entro il 10 gennaio, in caso di accettazione, debitamente compilato a:
CAMPA - Via L. Calori 2/g 40122 Bologna o via e-mail a amministrazione@campa.it
3. SPORTELLO
Puoi recarti presso i nostri sportelli in Via L. Calori 2/g - 40122 Bologna se vuoi pagare con CARTA DI CREDITO, BANCOMAT o ASSEGNO
Come prevede l’art. 83 comma 5 del Dlgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) i contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso (operanti ai sensi dell’art. 1 della L. 3818/1886), quale è CAMPA, fino ad un importo di € 1.300 sono detraibili dalle imposte (nella misura del 19%) con un massimale autonomo e specifico. Per avere diritto alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi è necessario effettuare il versamento dei contributi 2020 nell’anno a cui gli stessi si riferiscono.
Si raccomanda di non superare il termine del 31 gennaio per il versamento dei contributi associativi, in modo da poter usufruire senza soluzione di continuità della copertura assistenziale: è prevista infatti una carenza assistenziale di 30 giorni per chi effettua il versamento in ritardo.
I contributi versati non possono essere restituiti in caso di decesso del Socio titolare o dei suoi familiari.
La detrazione spetta a ciascun Socio contribuente per il proprio contributo personale, come da istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Non sono invece detraibili i contributi versati per i familiari a carico ancorché Soci.
Quindi ai fini della detrazione, anche se il versamento del contributo è unico per l’intero nucleo familiare (Ag. Entrate ha chiarito che non è rilevante chi effettua materialmente il pagamento del contributo) ciascun Socio CAMPA contribuente può utilizzare la certificazione di avvenuto versamento suddiviso per ogni assistito che CAMPA spedisce entro la fine del mese di marzo o scaricarla dall’Area Riservata.
Chi paga allo sportello riceve le ricevute separate per ogni componente del nucleo familiare.
Solo nei casi in cui il contributo è indistinto per tutto il nucleo familiare, il Socio titolare detrae l’intero importo.
Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, che ha disposto anche per le SMS la comunicazione ai fini della predisposizione dei Mod. 730/Redditi precompilati, CAMPA comunica sia i contributi associativi versati sia i rimborsi delle spese sanitarie erogate suddivisi per ciascun assistito.
Il Contribuente che ha diritto alla detrazione dei contributi associativi, può portare in detrazione SOLO le spese sanitarie non rimborsate.
Il Contribuente che non ha diritto alla detrazione dei contributi associativi distinti dei familiari fiscalmente a carico, può portare in detrazione tutte le relative spese sanitarie sostenute anche se rimborsate da CAMPA.
In caso di errate o incomplete imputazioni nei Mod. 730/Redditi precompilati, sarà necessario procedere alle opportune correzioni, in quanto la procedura dell’Agenzia delle Entrate segue un rigido criterio di cassa, mentre l’estratto conto CAMPA segue il criterio di competenza. Il modello precompilato potrà essere corretto e modificato dal Contribuente inserendo ad esempio i rimborsi per spese sanitarie 2019 e liquidati nel 2020 onde evitare che gli stessi vadano sottoposti a tassazione separata nell’anno successivo.
Per ulteriori approfondimenti consulta la Sezione Detrazione Fiscale in Perché Scegliere CAMPA