Come prevede l’art. 83 comma 5 del Dlgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) i contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso (operanti ai sensi dell’art. 1 della L. 3818/1886), quale è CAMPA, fino ad un importo di € 1.300 sono detraibili dalle imposte (nella misura del 19%) con un massimale autonomo e specifico. Per avere diritto alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi è necessario effettuare il versamento dei contributi nell’anno a cui gli stessi si riferiscono.
La motivazione di questa agevolazione risiede nel riconoscimento della funzione sociale svolta dalle SMS che sono enti del Terzo Settore che non hanno scopo di lucro ma svolgono finalità di interesse generale e assistono le persone anche quando si trovano in condizione di fragilità. Rappresenta pertanto una premialità come era stata valutata nel D. Lgs 460/97 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali ed Onlus) che non hanno le polizze malattia.
MODALITÀ PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI (Art. 8 Regolamento)
I contributi associativi per ciascun anno solare (richiesti da CAMPA tramite posta o e-mail) devono essere versati in unica soluzione entro il 31 gennaio dell’anno a cui si riferiscono. È ammesso il versamento dei contributi in due rate semestrali solo nel caso di nuclei familiari composti da almeno quattro unità. In tal caso la prima rata semestrale deve essere versata entro il 31 gennaio e la seconda entro il 30 giugno.
I contributi versati non possono essere restituiti in caso di decesso del Socio titolare o dei Suoi familiari.
Per le coperture collettive aziendali ex art. 51 co. 2, lett. a) TUIR i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile fino a € 3.615,20 e che sono detraibili le spese sanitarie sostenute solo per la parte non rimborsata, con la franchigia di € 129,11.