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Detraibilità
Fiscale Privati

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I contributi associativi versati alla CAMPA sono detraibili dalle imposte.
      
Come prevede l’art.  83 comma 5 del Dlgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) i contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso (operanti ai sensi dell’art. 1 della L. 3818/1886), quale è CAMPA, fino ad un importo di € 1.300 sono detraibili dalle imposte (nella misura del 19%) con un massimale autonomo e specifico. Per avere diritto alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi è necessario effettuare il versamento dei contributi nell’anno a cui gli stessi si riferiscono.

La motivazione di questa agevolazione risiede nel riconoscimento della funzione sociale svolta dalle SMS che sono enti del Terzo Settore che non hanno scopo di lucro ma svolgono finalità di interesse generale e assistono le persone anche quando si trovano in condizione di fragilità. Rappresenta pertanto una premialità come era stata valutata nel D. Lgs 460/97 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali ed Onlus) che non hanno le polizze malattia.            



PAGAMENTO UNICO E RICEVUTE SEPARATE

La detrazione spetta a ciascun Socio contribuente per il proprio contributo personale, come da istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Non sono invece detraibili i contributi versati per i familiari a carico ancorché Soci.
Quindi ai fini della detrazione, anche se il versamento del contributo è unico per l’intero nucleo familiare (Ag. Entrate ha chiarito che non è rilevante chi effettua materialmente il pagamento del contributo) ciascun Socio CAMPA contribuente può utilizzare la certificazione di avvenuto versamento suddiviso per ogni assistito che CAMPA spedisce entro la fine del mese di marzo o scaricarla dalla propria Area Riservata. Chi paga allo sportello ottiene le ricevute separate per ogni componente del nucleo familiare. Solo nei casi in cui il contributo è indistinto per tutto il nucleo familiare, il Socio titolare detrae l’intero importo.



ESTRATTO CONTO EROGAZIONI E VERSAMENTI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, che ha disposto anche per le SMS la comunicazione ai fini della predisposizione dei Mod. 730/Redditi precompilati, CAMPA comunica sia i contributi associativi versati sia i rimborsi delle spese sanitarie erogate suddivisi per ciascun assistito.
Il Contribuente che ha diritto alla detrazione dei contributi associativi, può portare in detrazione SOLO le spese sanitarie non rimborsate.
Il Contribuente che non ha diritto alla detrazione dei contributi associativi distinti dei familiari fiscalmente a carico, può portare in detrazione tutte le relative spese sanitarie sostenute anche se rimborsate da CAMPA.



MODALITÀ PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI (Art. 8 Regolamento)

I contributi associativi per ciascun anno solare (richiesti da CAMPA tramite posta o e-mail) devono essere versati in unica soluzione entro il 31 gennaio dell’anno a cui si riferiscono. È ammesso il versamento dei contributi in due rate semestrali solo nel caso di nuclei familiari composti da almeno quattro unità. In tal caso la prima rata semestrale deve essere versata entro il 31 gennaio e la seconda entro il 30 giugno.
I contributi versati non possono essere restituiti in caso di decesso del Socio titolare o dei suoi familiari.

 
 
 

Detrazione Spese Sanitarie

CAMPA invia annualmente l’Estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie riconosciute dalla CAMPA per spese sostenute, utile ai fini del calcolo delle spese sanitarie da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Dal momento che i contributi associativi versati dai Soci alla CAMPA fino al massimale di € 1.300 sono detraibili al 19% dalle imposte, sono detraibili solo le spese sanitarie sostenute e non rimborsate, con la franchigia di € 129,11 (*1).

Contributo  Associativo  DETRAIBILE            = si detrae solo la quota di spesa non rimborsata
Contributo Associativo NON DETRAIBILE  = si detrae l’intera spesa sanitaria anche se rimborsata


Qualora i contributi associativi versati siano superiori al limite di € 1.300 (sempre con riferimento alla propria posizione), si può detrarre anche una quota delle spese sanitarie rimborsate, calcolata in proporzione alla percentuale dei contributi eccedenti il limite di € 1.300 sul totale dei contributi versati (*2).

Viceversa, per i familiari fiscalmente a carico a cui non spetta la detrazione dei contributi associativi, le spese sanitarie sostenute si ritengono rimaste a carico del titolare contribuente che può portarle in detrazione ancorché rimborsate.

Annualmente CAMPA comunica all'Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi ai Contributi associativi versati e alle Spese Sanitarie rimborsate, al fine di alimentare il Sistema Tessera Sanitaria, che permette all'Agenzia di predisporre il 730 precompilato. Per facilitare la verifica della correttezza del calcolo, l’Estratto Conto riporta per ciascun assistito:
- gli importi richiesti e quelli riconosciuti dalla CAMPA in forma indiretta (rimborso di fatture sostenute dagli associati)
- il totale dell’importo delle erogazioni sanitarie in forma diretta (prestazioni eseguite dagli associati presso le strutture sanitarie convenzionate i cui oneri sono assunti direttamente dalla CAMPA).
- e a titolo informativo le diarie in caso di ricoveri eseguiti, senza oneri, a carico del SSN (previste per Ass. Più, Oro e altre speciali).

Come viene calcolata la spesa sanitaria detraibile ?
Dalle fatture e ricevute di spese mediche sostenute, viene sottratta la somma rimborsata da CAMPA.

Esempio (*1): contributo versato inferiore al limite (di € 1.300): es. € 1.200
Spese sanitarie sostenute € 950 - Rimborso ricevuto € 600 = Totale da portare in detrazione € 350 (- franchigia € 129,11).

Esempio
(*2): contributo versato superiore al limite (di € 1.300): es. € 2.000
percentuale contributi eccedenti il limite (2.000 - 1.300) / 2.000 = 35%
Spese sanitarie sostenute € 10.000 - Rimborso ricevuto € 8.000 = importo non rimborsato detraibile € 2.000
+ ulteriore quota detraibile delle spese rimborsate: 35% x 8.000 = € 2.800
Totale da portare in detrazione 2.000 + 2.800 = € 4.800 (- franchigia € 129,11)

Attenzione
L’importo delle diarie non va sottratto in quanto non rappresentano rimborso di spese sanitarie sostenute. In caso di assistenza in forma diretta con quota di compartecipazione alla spesa, ad esempio per un ricovero il cui costo totale sia stato di € 10.000 e vi sia stata una quota di € 3.000 a vostro carico, solo quest’ultima è la parte di spesa sanitaria rimasta a carico, e quindi solo questa sarà detraibile.


In caso di errate o incomplete imputazioni nei Mod. 730/Redditi precompilati, sarà necessario procedere alle opportune correzioni, in quanto la procedura dell’Agenzia delle Entrate segue un rigido criterio di cassa, mentre l’estratto conto CAMPA segue il criterio di competenza. Il modello precompilato potrà essere corretto e modificato dal Contribuente inserendo ad esempio i rimborsi per spese sanitarie 2023 e liquidati nel 2024 onde evitare che gli stessi vadano sottoposti a tassazione separata nell’anno successivo.     

 
 
 
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